Informative
Documento informativo · Versione del 13 maggio 2026
Informativa precontrattuale
ai sensi dell'art. 165 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018
Informazioni sul Consulente
- Nome e cognome
- Dott. Sergio Badalà
- Domicilio professionale
- Viale XX Settembre, 50 — 95129 Catania
- C.F. · P.IVA
- BDLSRG73P25C351N · 03890140878
- Telefono studio
- +39 095 093 1414
- Cellulare
- +39 348 470 4671
- info@sergiobadala.com
- PEC
- sergio.badala@pec.it
- Sito
- www.sergiobadala.com
- Iscrizione Albo OCF
- Delibera n. 2401 del 7 febbraio 2024 — sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi
- Certificazione
- CFP® — Certified Financial Planner™
Lingua utilizzata
Il Cliente potrà comunicare con il Consulente e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.
Metodi di comunicazione utilizzati
L'invio di lettere, note informative, rendiconti, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta — comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto — sarà effettuato al Cliente all'indirizzo indicato in sede di sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.
Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione o con successiva comunicazione scritta, di ricevere le informazioni su supporto durevole non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine il Cliente indicherà un indirizzo di posta elettronica valido e strettamente personale, impegnandosi a mantenerlo attivo (o a comunicare per iscritto un diverso indirizzo valido) fino a 14 mesi dopo lo scioglimento del contratto.
Le comunicazioni e/o notifiche al Consulente devono essere effettuate dal Cliente al domicilio professionale del Consulente ovvero a mezzo PEC all'indirizzo sergio.badala@pec.it. L'invio delle raccomandazioni da parte del Consulente e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente possono essere effettuate mediante: posta (raccomandata A/R), consegna a mano, piattaforma di comunicazione internet con utenza indicata dal Consulente, posta elettronica ordinaria, PEC, o fax — come dettagliato all'art. 12 del contratto.
Iscrizione all'Albo unico dei Consulenti Finanziari
Il Consulente è iscritto nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi dell'Albo unico di cui all'art. 31, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo (OCF), con delibera n. 2401 del 7 febbraio 2024. L'iscrizione abilita allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 18-bis del TUF.
- OCF — Sede legale
- Via Tomacelli, 146 — 00186 Roma
- UACF di Roma
- competente per i residenti in Sicilia · Via Tomacelli, 146 — 00186 Roma · Tel. 06 45556 111
- E-mail · Sito
- info@organismocf.it · www.organismocf.it
Relazioni sull'esecuzione del servizio di consulenza
Il Consulente invia al Cliente entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare un rendiconto contenente:
- la composizione e l'andamento del Portafoglio;
- una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente;
- le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento;
- in forma aggregata, i costi e gli oneri del servizio prestato e dei prodotti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.
Politica sui conflitti di interesse
Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari, il Consulente ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a: (a) individuare, in riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse tale da ledere gli interessi del Cliente — comprese le preferenze di sostenibilità — e (b) definire procedure e misure idonee a prevenire o gestire tali conflitti.
Le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti che potrebbero insorgere tra il Consulente e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del Consulente al momento della prestazione del servizio. Ove tali misure non risultino sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, il Consulente informerà chiaramente — su supporto durevole — il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.
Il Cliente può richiedere al Consulente ulteriori dettagli sulla politica seguita ai recapiti indicati all'art. 1.
Attività prestata e modalità di svolgimento
Il Consulente svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, consistente nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o per iniziativa del Consulente, riguardo una o più operazioni relative a strumenti finanziari. In particolare, il servizio ha per oggetto:
- l'analisi dell'allocazione del Portafoglio complessivo del Cliente e la valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti;
- l'eventuale riformulazione dell'asset allocation del portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente;
- la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio.
Le raccomandazioni personalizzate possono avere a oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle categorie di cui all'Allegato 1, sezione C, del TUF: valori mobiliari e quote e azioni di OICR. Possono altresì riguardare prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e banche, nonché i servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini. Il Consulente si riserva di svolgere i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell'Allegato 1, sezione B, del TUF. Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.
L'attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia ai clienti professionali. Nello svolgimento dell'attività il Consulente non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate né di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione. Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni consigliate. Il servizio può essere erogato anche in luogo diverso dal domicilio del Consulente.
Il Consulente non è autorizzato a eseguire le operazioni raccomandate: il Cliente potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR) nell'ambito dei servizi di investimento da queste prestati. Nella prestazione del servizio il Consulente non può detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti.
Quale remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza, il Cliente è tenuto a pagare al Consulente una parcella commisurata al contenuto e al valore del servizio. In mancanza di una modalità univoca di quantificazione, il compenso può variare in funzione della complessità del patrimonio sottoposto all'attività di consulenza, degli obiettivi e del profilo di rischio del Cliente, nonché del tempo che il Consulente dedicherà all'analisi e allo studio della fattispecie. Il Consulente si impegna a sottoporre al potenziale Cliente — dopo che questi gli abbia fornito le informazioni necessarie e in tempo utile prima della stipulazione del contratto — un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento sono dettagliati nell'Allegato C al contratto.
La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione del Consulente per i servizi prestati al Cliente. Al Consulente è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi. Il Consulente è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati e rispetto agli intermediari abilitati attraverso i quali il Cliente esegue le raccomandazioni.
Il Cliente e il Consulente possono concordare che il Consulente abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso banche, intermediari finanziari o società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione a operare. Possono altresì concordare che dette imprese di investimento inviino direttamente al Consulente le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente. Per maggiori dettagli si rinvia al contratto di consulenza.
In merito a eventuali ulteriori attività professionali svolte dal Consulente, si precisa che non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell'OCF.
Valutazione periodica dell'adeguatezza
Nello svolgimento del servizio il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentono l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente, ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del contratto o in occasione di successivi aggiornamenti. In particolare, il Consulente verifica che l'operazione raccomandata:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
Il Consulente effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio con frequenza annuale. È indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti: le proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti; la situazione finanziaria, compresa la capacità di sostenere perdite; gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; le preferenze di sostenibilità. Il Cliente è tenuto a comunicare al Consulente eventuali aggiornamenti.
Il Cliente deve essere consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela. Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste, il servizio di consulenza non potrà essere prestato. Il Consulente è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento risulta adeguato al Cliente.
Integrazione dei fattori di sostenibilità
Ai sensi dell'art. 165, comma 1, lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza il Consulente integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimano preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.
Poiché la consulenza riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità è svolta a livello di portafoglio: nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del Cliente, anche se è possibile che — per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi — alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati a tali preferenze. La valutazione delle caratteristiche ESG viene svolta, a seconda della tipologia di strumento, secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti, utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.
Altre attività professionali svolte dal Consulente
Il dott. Sergio Badalà presta le seguenti attività ulteriori rispetto al servizio di consulenza in materia di investimenti:
- consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
- consulenza per l'individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare;
- consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare;
- consulenza per la pianificazione successoria familiare.
Tali attività, pur essendo personalizzate, non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari. Lo svolgimento delle attività menzionate è regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile concordato di volta in volta con il cliente, commisurato al contenuto e al valore dell'attività prestata. Le suddette attività non sono soggette alla vigilanza della Consob né dell'OCF, né alla vigilanza di altre Autorità.
Strategie di investimento proposte
Nello svolgimento del servizio di consulenza il Consulente non è orientato su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari. Il Consulente non propone strategie di investimento standardizzate: valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio, della situazione finanziaria e della capacità di sostenere le perdite.
Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza, sugli obblighi del Consulente e del Cliente, sulle condizioni economiche, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, sul trattamento dei dati personali e sugli obblighi antiriciclaggio, si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti e ai relativi Allegati A, B, C, C-bis, D e alla Scheda Antiriciclaggio, che devono essere sottoscritti preventivamente allo svolgimento del servizio.
Capire se questo percorso è giusto per te è il primo passo.
Richiedi un primo
confronto
Un confronto indipendente può aiutarti a leggere con maggiore chiarezza investimenti, liquidità, immobili, costi, rischi e decisioni future.
Scegli la modalità che preferisci e prosegui sulla pagina dedicata alla prenotazione.
Preferisci un primo contatto scritto?
info@sergiobadala.com
·
WhatsApp
I dati e le informazioni riportati in questa pagina sono tratti da fonti pubbliche (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari — OCF; Financial Planning Standards Board — FPSB Italia) al momento della pubblicazione. I numeri ufficiali sono accompagnati dalla relativa data di rilevazione; ove un dato sia frutto di stima, è espressamente dichiarato come tale.
La presente pagina ha finalità informative sul modello di consulenza finanziaria indipendente esercitato dall'autore e sulle differenze strutturali, regolate dalla normativa vigente (MiFID II, D.lgs. 58/1998 — TUF, Regolamento Intermediari Consob), tra consulenza indipendente e consulenza non-indipendente. Non costituisce comparazione denigratoria nei confronti di altri operatori del settore, né valutazione qualitativa dei singoli professionisti che operano in modelli diversi.
I contenuti non rappresentano sollecitazione all'investimento, raccomandazione personalizzata o consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF. Qualsiasi decisione patrimoniale richiede una valutazione personalizzata, oggetto di mandato di consulenza specifico e formalizzato.
CFP® e Certified Financial Planner® sono marchi registrati di proprietà di Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), concessi in licenza in Italia da FPSB Italia ai professionisti che mantengono i requisiti di certificazione.
Alcune immagini di scene di studio presenti su questo sito sono illustrazioni generate o elaborate con strumenti di intelligenza artificiale. Le persone eventualmente raffigurate accanto a Sergio Badalà sono modelli digitali e non rappresentano clienti reali dello studio.