Consulenza finanziaria in Italia: due modelli a confronto
Parte del progetto “Lettere sul Patrimonio – osservazioni sui patrimoni nel tempo”
Cari lettori,
la consulenza finanziaria in Italia è un tema che conosco da vicino: opero in questo settore da oltre vent'anni, prima all'interno del sistema bancario, dal 2024 come Consulente Finanziario Autonomo iscritto all'Albo OCF.
In questa Lettera vorrei raccontarvi come è strutturato oggi il mercato italiano della consulenza, quali sono i due principali modelli previsti dalla normativa europea e italiana, e quali criteri possono aiutare un cliente a comprendere quale modello sia più adatto alle proprie esigenze.
Il quadro normativo: cosa dice la legge
In Italia la disciplina della consulenza finanziaria è regolata dal Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/98) e dalla direttiva europea MiFID II (Dir. 2014/65/UE). La normativa, dal 2019, prevede che tutti i consulenti finanziari siano iscritti a un Albo Unico tenuto dall'OCF — Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
L'Albo è suddiviso in tre sezioni:
- Consulenti Finanziari Abilitati all'Offerta Fuori Sede — operano su mandato di banche, SIM o reti distributive e sono remunerati attraverso provvigioni sui prodotti collocati.
- Consulenti Finanziari Autonomi (persone fisiche) — operano senza mandati distributivi, remunerati esclusivamente dal cliente secondo il modello fee-only.
- Società di Consulenza Finanziaria (SCF) — strutture societarie che prestano il medesimo servizio di consulenza autonoma.
Secondo i dati OCF aggiornati ad aprile 2025, su un totale di 53.158 iscritti all'Albo, gli iscritti alla sezione Consulenti Finanziari Autonomi sono 778, le SCF sono 94.
Due modelli di servizio, regolati dalla stessa normativa
Entrambi i modelli — fee-only e a provvigioni — sono pienamente regolati dal TUF e dalla direttiva MiFID II. La differenza non è nella legittimità normativa, ma nel modello di remunerazione e nelle modalità di erogazione del servizio.
Il modello a provvigioni (consulenti abilitati all'offerta fuori sede)
Il consulente abilitato all'offerta fuori sede opera su mandato di una banca, di una SIM o di una rete distributiva. La sua remunerazione è prevalentemente commissionale, generata dalle provvigioni sui prodotti finanziari collocati al cliente.
Questo modello è disciplinato dall'art. 31 del TUF e dalla direttiva MiFID II, che prevede specifici obblighi di trasparenza sui costi (Reg. UE 2017/565), rendicontazione MiFID annuale entro il 30 aprile e gestione del conflitto di interesse tramite policy interne disclosurate al cliente.
Il modello fee-only (consulenti finanziari autonomi)
Il Consulente Finanziario Autonomo opera in regime fee-only, ai sensi dell'art. 24 par. 7 lett. b della direttiva MiFID II (recepito nel Regolamento Intermediari Consob 20307/2018). La remunerazione proviene esclusivamente dal cliente, attraverso onorari formalizzati in contratto. La norma esclude per legge la percezione di incentivi da terzi (provvigioni, retrocessioni, premi).
La citazione del Presidente Consob, Paolo Savona
Sul tema del rapporto tra interesse del cliente e interesse dell'azienda distributiva, il Presidente Consob Paolo Savona ha dichiarato pubblicamente (intervista video richiamabile sotto):
"I consulenti dei gestori del risparmio devono porre in equilibrio gli interessi della loro azienda con quelli della collettività; i consulenti indipendenti no. Riescono ad introdurre nuovi equilibri per la tutela del risparmio."
Si tratta di una considerazione istituzionale che riconosce la differenza strutturale di posizionamento tra i due modelli, senza per questo qualificare la professionalità dei singoli operatori.
Costi della consulenza: cosa dicono le fonti
Un tema spesso poco chiaro per il risparmiatore italiano riguarda la trasparenza dei costi.
Il Sole 24 Ore ha più volte segnalato (articoli del 13/9/2017 e 11/11/2023) che il costo medio dei fondi comuni distribuiti in Italia si attesta intorno al 2% annuo. Un investimento di 100.000 euro genera quindi, mediamente, costi di gestione pari a 2.000 euro all'anno, indipendentemente dal rendimento del prodotto.
In un'inchiesta sempre del Sole 24 Ore (link all'articolo originale), basata su un Rapporto Consob su un campione di 1.436 intervistati, solo il 35% dei clienti è consapevole che la consulenza è un servizio a pagamento. Il costo della consulenza è prelevato indirettamente attraverso le commissioni di gestione dei prodotti collocati.
Questa non è una valutazione negativa del modello distributivo — il modello è legittimo, regolato e accompagnato da rendicontazione MiFID annuale obbligatoria — ma una considerazione sulla percezione del costo da parte del cliente finale.
Nel modello fee-only, il costo della consulenza è invece dichiarato esplicitamente in contratto come parcella, esponendo una sola voce di costo separata dal collocamento di prodotti.
Le mie ragioni della scelta del modello fee-only
Dopo oltre vent'anni nel sistema bancario, nel 2024 ho scelto la transizione al modello fee-only. È stata una scelta personale, maturata sulla base della mia esperienza professionale e della convinzione che il modello di consulenza fondato sulla parcella esplicita corrisponda meglio al modo in cui voglio esercitare oggi questa professione.
Non è una valutazione sui colleghi che operano in banche e reti distributive — sono professionisti che ho conosciuto e con cui ho condiviso anni di lavoro, e che svolgono il loro ruolo nel rispetto della normativa.
È semplicemente una scelta architetturale del mio modello professionale: il regime fee-only mi consente di analizzare strumenti finanziari in modo svincolato da un catalogo distributivo prestabilito, di concentrare l'attività sulla pianificazione patrimoniale a 360 gradi (investimenti, previdenza, protezione, immobili, fiscalità, passaggio generazionale), e di rendere il costo della consulenza esplicito e fatturato.
Per il cliente: come orientarsi tra i due modelli
Quale modello scegliere è una valutazione che dipende da diversi fattori:
- Complessità del patrimonio: patrimoni articolati che richiedono visione integrata (investimenti, immobili, previdenza, fiscalità) trovano vantaggio nel modello fee-only.
- Volontà di esplicitazione del costo: chi preferisce una parcella esplicita e una sola voce di costo trova nel fee-only un'opzione più trasparente.
- Modalità di accesso a prodotti: il modello a provvigioni offre accesso diretto al collocamento attraverso la banca; il modello fee-only mantiene il cliente operativo presso intermediari di sua scelta.
- Tipo di rapporto desiderato: continuativo strutturato (più tipico del fee-only) oppure operativo con raccomandazioni (più tipico del modello a provvigioni).
Entrambi sono modelli legittimi e regolamentati. La scelta dipende dal cliente e dalla sua specifica esigenza patrimoniale.
Conclusioni
Da qui la mia scelta di entrare nella nicchia ristretta dei 778 Consulenti Finanziari Autonomi iscritti all'Albo OCF (dati aprile 2025), che operano sul territorio nazionale secondo il modello fee-only.
Vi aspetto per un primo confronto di analisi sul vostro patrimonio. Dall'analisi potremo capire insieme se il modello fee-only può rispondere alle vostre esigenze patrimoniali o se l'attuale relazione di consulenza è già allineata ai vostri obiettivi.
Sergio Badalà
Advisory patrimoniale indipendente
Lettere sul Patrimonio · Osservazioni n.9
PAOLO SAVONA
1. Sono un utente dei consulenti indipendenti
2. i consulenti indipendenti sono indispensabili perché i consulenti dei gestori del risparmio, devono porre in equilibrio gli interessi dell’impresa e quelli della collettività i consulenti indipendenti no.
3. riescono ad introdurre nuovi equilibri per la tutela del risparmio.
"Sono un Consulente Finanziario Autonomo iscritto all'Albo Unico OCF e certificato CFP® (Certified Financial Planner™).
Dopo oltre 20 anni di esperienza nel sistema bancario, ho scelto il modello fee-only: una parcella esplicita pagata direttamente dal cliente.
Aiuto a costruire decisioni patrimoniali consapevoli, di lungo periodo".
Capire se questo percorso è giusto per te è il primo passo.
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Riferimenti e fonti istituzionali
I riferimenti normativi, i dati statistici e le citazioni contenute in questa Lettera provengono da fonti istituzionali pubbliche consultabili al momento della pubblicazione.
Quadro normativo europeo e italiano
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Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) · Mercati degli strumenti finanziari. Disciplina dell'attività di consulenza in materia di investimenti, distinzione strutturale tra consulenza indipendente e non indipendente, requisiti di adeguatezza e appropriatezza per il cliente al dettaglio. Art. 24 par. 7 lett. b: regime di trasparenza per la consulenza indipendente (fee-only).
eur-lex.europa.eu — CELEX:32014L0065 -
Regolamento UE 2017/565 · Regolamento delegato della Commissione che integra MiFID II per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento. Disciplina di dettaglio su trasparenza dei costi e informativa al cliente, applicabile a tutti i modelli di consulenza.
eur-lex.europa.eu — CELEX:32017R0565 -
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 — TUF (Testo Unico della Finanza). Art. 18-bis: disciplina dei Consulenti Finanziari Autonomi (persone fisiche), iscritti alla Sezione II dell'Albo Unico OCF. Art. 31: disciplina dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Art. 1, comma 5, lett. f): definizione di consulenza in materia di investimenti.
organismocf.it — TUF e normativa -
Regolamento Intermediari CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018. Disciplina di dettaglio sui requisiti informativi al cliente, gestione dei conflitti di interesse, regole di condotta degli intermediari. Recepisce in ambito nazionale le disposizioni MiFID II.
consob.it — Reg. Intermediari
Albo Unico OCF e composizione del mercato
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OCF · Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari. L'Albo è strutturato in tre sezioni: Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (Sezione I, commission-based, mandato di banche/SIM/SGR); Consulenti Finanziari Autonomi persone fisiche (Sezione II, fee-only, retribuiti dal cliente); Società di Consulenza Finanziaria (Sezione III).
organismocf.it -
OCF · Dati aggiornati ad aprile 2025: totale Albo 53.158 iscritti, di cui oltre 52.000 Consulenti abilitati all'offerta fuori sede (Sezione I), 778 Consulenti Finanziari Autonomi persone fisiche (Sezione II), 94 Società di Consulenza Finanziaria (Sezione III). Verifica gratuita dell'iscrizione di ogni professionista tramite ricerca pubblica sul portale OCF.
organismocf.it — ricerca Albo
Consob — Rapporti sulle scelte di investimento delle famiglie
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CONSOB · Rapporto sugli investimenti finanziari delle famiglie italiane — edizioni precedenti. Indagine condotta su campione di 1.436 intervistati. Tra le rilevazioni: solo il 35% del campione è consapevole che la consulenza finanziaria è un servizio a pagamento (dato citato dal Sole 24 Ore, articolo "Per gli italiani la consulenza finanziaria è 'gratis'").
consob.it — Report famiglie -
CONSOB · "Rapporto 2024 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane" (IX edizione). Indagine 'L'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane' somministrata da gennaio a marzo 2024 da Dogma Research a un campione rappresentativo di 2.011 investitori italiani retail.
consob.it — Rapporto 2024 PDF -
CONSOB · Dati 2024 sulla distribuzione degli strumenti finanziari nei portafogli retail italiani: 48% certificati di deposito e buoni fruttiferi postali, 39% titoli di Stato, 36% fondi comuni di investimento, 35% obbligazioni, 32% depositi vincolati e azioni. Il 42% degli investitori decide gli investimenti in autonomia; il 40% utilizza i servizi di intermediari e consulenti finanziari.
Fonte: Rapporto 2024, sezioni 1-3.
Citazione istituzionale Paolo Savona
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Paolo Savona · Presidente CONSOB. Dichiarazione pubblica resa in occasione di un intervento istituzionale (video integralmente riportato nella sezione dedicata della Lettera). La citazione riporta una considerazione sul posizionamento strutturale dei consulenti finanziari nei due modelli previsti dalla normativa MiFID II.
consob.it — Presidente
Costi medi della consulenza in Italia — fonti giornalistiche
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Il Sole 24 Ore · "Per gli italiani la consulenza finanziaria è 'gratis'" — articolo del 5 marzo 2023. Approfondimento sulla scarsa percezione del costo della consulenza finanziaria nel modello distributivo, basato sui dati del Rapporto Consob sugli investimenti finanziari delle famiglie italiane.
ilsole24ore.com — articolo originale -
Il Sole 24 Ore · Articoli del 13 settembre 2017 e dell'11 novembre 2023 sul costo medio di gestione dei fondi comuni di investimento distribuiti in Italia. Il costo medio rilevato si attesta intorno al 2% annuo del patrimonio gestito, indipendentemente dal rendimento del prodotto.
Archivi storici Il Sole 24 Ore — consultazione disponibile per abbonati.
Nota sui modelli di consulenza finanziaria
Il mercato italiano della consulenza finanziaria prevede, dalla normativa europea (MiFID II) e nazionale (TUF, D.lgs. 58/1998), due modelli strutturalmente distinti e entrambi pienamente legittimi: la consulenza indipendente (fee-only, art. 18-bis TUF — Sezione II OCF) e la consulenza non-indipendente (commission-based, art. 31 TUF — Sezione I OCF).
I due modelli differiscono per la struttura di remunerazione, gli obblighi informativi al cliente e la possibilità di percepire compensi dalle case prodotto. Entrambi sono soggetti a obblighi di trasparenza dei costi, rendicontazione MiFID periodica al cliente e gestione dei conflitti di interesse secondo le rispettive policy.
Questa Lettera descrive il modello fee-only esercitato dall'autore, le ragioni della scelta professionale e i criteri che possono aiutare il cliente a orientarsi tra i due modelli. Non costituisce una valutazione qualitativa né comparativa dei professionisti che operano in modelli diversi, ciascuno dei quali può offrire un servizio adeguato in funzione delle esigenze del singolo cliente.
I dati statistici citati (percentuali di consapevolezza dei costi, costi medi dei fondi comuni) sono valori medi rilevati a livello aggregato e non rappresentano necessariamente la situazione del singolo intermediario o del singolo professionista.
I contenuti di questa Lettera hanno finalità divulgative e non costituiscono sollecitazione all'investimento, raccomandazione personalizzata né consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF (D.lgs. 58/1998). Qualsiasi decisione patrimoniale richiede una valutazione personalizzata, oggetto di mandato di consulenza formalizzato.
I dati e le informazioni riportati in questa pagina sono tratti da fonti pubbliche (Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari — OCF; Financial Planning Standards Board — FPSB Italia) al momento della pubblicazione. I numeri ufficiali sono accompagnati dalla relativa data di rilevazione; ove un dato sia frutto di stima, è espressamente dichiarato come tale.
La presente pagina ha finalità informative sul modello di consulenza finanziaria indipendente esercitato dall'autore e sulle differenze strutturali, regolate dalla normativa vigente (MiFID II, D.lgs. 58/1998 — TUF, Regolamento Intermediari Consob), tra consulenza indipendente e consulenza non-indipendente. Non costituisce comparazione denigratoria nei confronti di altri operatori del settore, né valutazione qualitativa dei singoli professionisti che operano in modelli diversi.
I contenuti non rappresentano sollecitazione all'investimento, raccomandazione personalizzata o consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF. Qualsiasi decisione patrimoniale richiede una valutazione personalizzata, oggetto di mandato di consulenza specifico e formalizzato.
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